Snam Rete Gas respinge il tributo della Regione Sicilia

Snam Rete Gas ha deciso di non pagare ill tributo istituito dalla Regione Sicilia. Conseguentemente, la Società ha già provveduto alla notifica alla Regione dell’istanza di rimborso delle somme finora pagate, atto propedeutico al successivo contenzioso giurisdizionale, ed alla diffida di disporre di tali somme in considerazione del loro dovuto rimborso. A questo primo atto farà seguito un esposto alla Comunità Europea.

Snam Rete Gas ritiene il tributo affetto da molteplici profili di illegittimità, tra i quali:

la violazione delle norme comunitarie che escludono dazi doganali, ed ogni tassa di effetto equivalente, sull’importazione, esportazione e transito del gas naturale, nonché quella della Costituzione della Repubblica che vieta gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni;

l’incoerenza tra le dichiarate finalità di risanamento ambientale e l’assenza di ogni effetto inquinante ricollegabile al presupposto del tributo stesso, anche tenendo conto che la posa dei gasdotti è sempre seguita da interventi di riqualificazione ambientale a carico dei proprietari dei gasdotti;

il mancato rispetto dei principi di coordinamento, sia con la legislazione statale sia con quella delle altre Regioni, avendo la Regione Sicilia legiferato senza attendere le specifiche disposizioni dello Stato recanti i principi fondamentali “di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario”.

La Società, in ragione della vigenza del tributo, ancorché ritenuto illegittimo, ha effettuato il pagamento della seconda rata. Snam Rete Gas ha incluso il tributo, in quanto onere di gestione, nella proposta tariffaria per l’anno termico 2002-2003 presentata all’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas in data 28 marzo 2002.