Inapplicabile il tributo ambientale siciliano sui gasdotti

L’Autorità per l’energia elettrica e il gas ritiene non applicabile, perché in contrasto con normative europee direttamente applicabili a livello nazionale, il tributo ambientale disposto dalla Regione Sicilia sui gasdotti di Snam Rete Gas. Di conseguenza l’Autorità ha deliberato di non accogliere la richiesta della Società per il trasferimento in tariffa del nuovo costo che grava sul servizio di trasporto del gas. L’inserimento in tariffa avverrà, automaticamente e con effetti retroattivi, solo se sarà successivamente accertata la legittimità del tributo regionale nelle competenti sedi giudiziarie, probabilmente a seguito di pronunce della Corte di giustizia europea. Il tratto siciliano del gasdotto transmediterraneo è parte della dorsale di trasporto del gas dall’Algeria all’Europa. Sulla vicenda l’Autorità ha inviato una nota alla Commissione Europea e una segnalazione al Parlamento. Una analoga segnalazione al Governo era stata già inviata negli scorsi giorni. I tre documenti sono disponibili sul sito internet www.autorita.energia.it

Ad avviso dell’Autorità la legge regionale (n. 2/02) contrasta le norme, direttamente applicabili, della direttiva europea di liberalizzazione del mercato del gas (98/30/CE) che prevede obblighi di servizio pubblico quali la protezione ambientale ma a condizione che siano “chiaramente definiti, trasparenti, non discriminatori e verificabili” e con l’onere della loro preventiva comunicazione alla Commissione europea. Tali condizioni non sono rispettate dalla legge siciliana che introduce una discriminazione tra le infrastrutture a seconda della merce trasportata e del luogo di importazione senza che la discriminazione stessa sia effettivamente giustificata con esigenze ambientali. Lo stesso ammontare del gettito non è correlato all’effettivo pregiudizio ambientale specificamente riferibile ai gasdotti.

Il tributo contrasta anche con il Trattato istitutivo della Comunità europea che vieta agli Stati membri l’imposizione di dazi doganali e di tasse di effetto equivalente, sia nei rapporti tra Stati membri sia, dopo l’istituzione della Tariffa doganale comune, con i paesi terzi, nonché l’adozione di ostacoli all’importazione. Anche tali disposizioni sono di diretta applicazione a livello nazionale perché incondizionate e di contenuto preciso e immediatamente precettivo, come più volte stabilito dalla Corte di giustizia europea