Il Tribunale Amministrativo Regionale della Lombardia, con sentenza del 20 dicembre 2002, ha ritenuto il tributo istituito dalla Regione Sicilia sulla proprietà dei gasdotti in contrasto con l’ordinamento comunitario e, quindi, la sua non rilevanza ai fini tariffari, riconoscendo la validità degli argomenti addotti dall’Autorità per l’Energia Elettrica e il Gas con delibera 120/02 pubblicata il 3 luglio 2002.
Il Consiglio di Amministrazione di Snam Rete Gas, sulla base di tale dispositivo e supportato da autorevoli pareri legali, ha pertanto deciso oggi di sospendere i pagamenti del tributo a partire dalla rata del mese di dicembre 2002.
La società ricorda che sono già state presentate alla Regione Sicilia le istanze di rimborso relative alle rate mensili precedentemente versate.
L’esito del giudizio pendente avanti la Commissione Tributaria Provinciale di Palermo è atteso nei prossimi mesi.